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REGOLAMENTO ELETTORALE  

PREFAZIONE

Avvertenza

Questo Regolamento è aggiornato al 1 Gennaio 2024.
Il Consiglio d'Amministrazione della C.A.D.G.I., durante le sue periodiche riunioni, può apportarvi delle modifiche.
Per mantenere costantemente aggiornato il contenuto del presente Regolamento, occorre tenere sotto controllo i bollettini murali ad esso relativi; ciò sino alla successiva riedizione.

La composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite dallo Statuto della CADGI. Il Presente documento regola l’elezione dei componenti del CdA in rappresentanza dei Soci. Il Presente documento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

 

INDICE

Articolo 1 - Indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Articolo 2 - Circoscrizioni e Collegi
Articolo 3 - Comitato elettorale
Articolo 4 - Elettorato
Articolo 5 - Presentazione delle liste elettorali
Articolo 6 - Scheda per l’elezione
Articolo 7 - Modalità di Votazione
Articolo 8 - Scrutinio
Articolo 9 - Attribuzione dei seggi e proclamazione dei risultati
Articolo 10 - Ricorsi
Articolo 11 - Sostituzione del rappresentante degli Aderenti
Articolo 12 - Ratifica dei risultati
Articolo 13 - Consiglieri di nomina aziendale
Articolo 14 - Convocazione del nuovo consiglio di amministrazione
Appendice A

 

Articolo 1 - Indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti il CdA, il Presidente della CADGI, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei componenti del CdA informandone Soci; ai fini del presente Regolmento, per le qualifiche di Soci si rinvia a quanto espressamente specificato dallo Statuto vigente all’art.3.
2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione provvede a fissare le date di inizio e fine svolgimento delle operazioni di voto, il termine per la presentazione delle liste - che comunque non potrà essere antecedente a venti giorni succevi alla data di indizione delle elezioni e successivo ai venti giorni antecedenti la data prevista per l’inizio delle operazioni di voto.

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Articolo 2 - Circoscrizioni e Collegi

E’ istituita un’unica circoscrizione con un unico collegio a cui appartengono tutti i soci.

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Articolo 3 - Comitato elettorale

1. Il Comitato Elettorale è costituito al momento dell’indizione delle elezioni dagli stessi componenti Giunta Amministrativa, che al suo interno provvede a nominare il Presidente del Comitato Elettorale.
2. Il Comitato Elettorale riceve le presentazioni delle liste e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate secondo quanto previsto da questo stesso regolamento.
3. Nel caso di liste con denominazioni tali da renderle facilmente confondibili tra di loro, il Comitato Elettorale stabilisce che l’uso della denominazione spetta, con diritto di precedenza alla lista che è stata presentata per prima in ordine di tempo. Il Comitato Elettorale comunicherà al presentatore della lista a cui non spetta l’utilizzo di tale denominazione un termine perentorio per provvedere alla modifica della denominazione stessa; il Comitato Elettorale chiederà, inoltre, ai rispettivi presentatori di lista, l’integrazione, entro un termine perentorio, delle liste che risultino incomplete quanto ai requisiti di ammissibilità di cui al comma precedente.
4. L’eventuale dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Contro la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al Comitato Elettorale ricorso scritto che dovrà pervenire al comitato elettorale entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di inammissibilità. In ordine a detto ricorso, decide a insindacabile giudizio definitivo, il Comitato Elettorale.
5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
a. Definisce la modalità di voto se in forma cartacea o elettronica come descritta in appendice.
b. Riceve dal Presidente della CADGI l’elenco dei Soci aventi diritto al voto.
c. Sulla base delle liste e dei candidati di cui sia stata accertata l’ammissibilità e la validità predispone le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi articoli;
d. Porta a conoscenza dell’elettorato, attraverso i canali di comunicazione disponibili, tutte le liste elettorali e i loro candidati, in maniera egualitaria, utilizzando come criterio di ordinamento, nell’esposizione, l’ordine di presentazione delle liste.

e. Procede alle operazioni di scrutinio delle schede elettorali;
f. Esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;
g. Invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione, che la conserva per tutta la durata del mandato;
h. Pubblica l’esito delle votazioni;
6. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il Comitato cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo ed ai presentatori di lista.

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Articolo 4 - Elettorato

1. Elettorato attivo. Hanno diritto di voto i Soci così come definiti all’art 3 commi 3, 4 e 5 dello Statuto, che risultino iscritti alla CADGI alla data di indizione delle elezioni.

2. Elettorato passivo. Sono eleggibili i Soci della CADGI come definiti all’art 3 commi 3, 4 e 5 dello Statuto ad esclusione degli appartenenti alle seguenti categorie:

a. i Soci che abbiano già rassegnato le dimissioni dalla IBM ITALIA e consociate;

b. i Soci per i quali sia maturato il recesso in base al secondo comma dell'art. 3 bis dello Statuto;

c. i Soci che, a norma del Regolamento e dello Statuto, siano stati temporaneamente o definitivamente esclusi dalla CADGI;

d. i liquidatori;

e. i componenti il Collegio Sindacale della CADGI.

Articolo 5 - Presentazione delle liste elettorali

1. Concorrono alle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci, le liste sottoscritte da almeno il 3% dei Soci facenti parte dell’elettorato di cui all’articolo 4 . A tal fine, le firme devono essere apposte su una lista redatta in conformità al fac simile allegato al presente regolamento. Le liste dovranno essere corredate con nome, cognome e gli estremi di un documento d’identificazione anche aziendale (codice aziendale). La firma di presentazione apposta su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste.
2. Entro il termine di presentazione delle liste di cui al precedente art. 1, dovranno essere inviate al Comitato elettorale, ovvero alla Giunta Amministrativa, le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito dovrà provvedere un elettore, che assumerà, in tal modo, la qualità di presentatore di lista.
3. Ciascuna lista può essere composta fino a un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.
4. La candidatura su più liste decade da tutte le liste.
5. Al presentatore di lista sarà restituita una dichiarazione certificativa della presentazione della lista con indicazione del giorno e dell’ora del deposito e del numero di firme valide a supporto.

Articolo 6 - Scheda per l’elezione

La votazione si svolge a mezzo di scheda unica (eventualmente elettronica), comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione. Per ogni lista, la scheda riporterà i nominativi dei candidati presentati in fase di raccolta delle candidature.

Articolo 7 - Modalità di Votazione

1. L'elezione avviene, secondo quanto disposto dal Comitato elettorale, in modalità cartacea attraverso l’allestimento di seggi elettorali presso le sedi di lavoro oppure in modalità elettronica tramite applicazione WEB, come riportato in appendice.
2. Si applica il sistema elettorale proporzionale sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti..
3. Il voto è diretto, ovvero non può essere delegato ad altro socio, e segreto.
4. E’ ammesso un voto di lista espresso mediante una crocetta (o analogo elettronico) accanto o sopra l’intestazione della lista.
5. L’elettore può manifestare una sola preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata, apponendo una crocetta (o analogo elettronico) a fianco del nome del candidato scelto. L’indicazione di una preferenza data ad un candidato di una determinata lista, vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Nel caso di espressione di più preferenze oltre il numero consentito di candidati della stessa lista è valido come voto di lista e sono annullate le preferenze. Nel caso di voto di apposto su una lista e di preferenza data a candidati di una lista diversa, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Articolo 8 - Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio saranno effettuate, in forma aperta ai Soci, dal Comitato elettorale, ovvero dalla Giunta Amministrativa, coaudiovata dai Consiglieri uscenti. Per lo svolgimento di tali operazioni di scrutinio devono essere presenti almeno 3 Consiglieri.
2. Il Comitato elettorale redigerà, al termine dello scrutinio, un verbale relativo alle operazioni di scrutinio e il numero dei voti riportati dalle singole liste e dai singoli candidati nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale. Tale verbale, sottoscritto da tutti i membri del Comitato elettorale presenti, dovrà indicare per ogni circoscrizione elettorale:
• le liste e le candidature ricevute entro il termine di decadenza;
• le liste e le candidature ricevute oltre il termine di decadenza;
• il numero di elettori;
• il numero di voti validi;
• il numero di schede bianche;
• il numero di schede nulle;
• il numero di voti validi ricevuti da ciascuna lista e le preferenze valide ricevute da ciascun candidato;
3. Il verbale, trascritto sul libro verbali della Giunta Amministrativa, dovrà essere conservato per un periodo di tre anni; durante tale periodo sarà disponibile per la consultazione da parte dei Soci, che non potranno però riceverne copia. La segreteria CADGI conserverà le schede cartaceee o, nel caso di votazione elettronica, i file contenenti la registrazione dell'avvenuta votazione e i voti per il periodo del mandato entrante.

Articolo 9 - Attribuzione dei seggi e proclamazione dei risultati

1. L’attribuzione dei seggi del CdA è determinata in proporzione dei voti ottenuti. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa ottenuti. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero di seggi disponibili.
2. I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto.
3. I seggi spettanti ad una determinata lista, vengono quindi attribuiti ai singoli candidati in base al maggior numero di preferenze ottenute. In caso di parità il seggio viene attribuito in base all’ordine di presentazione all’interno della lista.
4. In caso di insuffiecienza di candidati rispetto al numero di seggi ottenuti da un determinata lista, i seggi non attribuiti sono ripartiti in modo proporzionale tra le rimanenti liste.
5. Terminate le operazioni di cui al’articolo 7, il Comitato elettorale, ovvero la Giunta amministrativa proclama i risultati informando il Presidente, Consiglio di Amministrazione uscente, i nuovi consiglieri. Inoltre pubblicherà, con apposito comunicato, i risultati delle elezioni entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di spoglio.

Articolo 10 - Ricorsi

1. Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati alla Giunta Amministrativa della CADGI entro 15 giorni dalla data della pubblicazione dei risultati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Giunta Amministrativa, sentito il parere del Collegio Sindacale, dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro 2 mesi senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta ad ulteriore riesame.
2. In caso di ricorso riguardante un membro, rieletto, della Giunta Amministrativa in scadenza, in sede di votazione sull'accoglimento del ricorso egli dovrà astenersi da qualsiasi voto e dichiarazione di voto.
3. Ove, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la decadenza di un consigliere neo-eletto, la Giunta Amministrativa adotterò, con la stessa delibera, i provvedimenti necessari nel rispetto dello Statuto, sostituendolo come previsto dall'art. 5 dello stesso.

Articolo 11 - Sostituzione del rappresentante degli Aderenti

1. Qualora nel corso del mandato un consigliere cessi dalla carica si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei candidati non eletti della stessa lista.
2. In mancanza di un candidato non eletto della stessa lista, si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei candidati non eletti della lista con con maggiori resti.

Articolo 12 - Ratifica dei risultati

Il Consiglio di Amministrazione uscente verrà convocato entro il giorno della sua scadenza per la proclamazione degli eletti.

Articolo 13 - Consiglieri di nomina aziendale

Entro il termine delle votazioni, gli organi competenti della IBM ITALIA e di Kyndryl comunicheranno alla Giunta Amministrativa i nomi dei consiglieri rappresentanti le rispettive Società nel numero previsto dallo Statuto vigente, indicando anche quali faranno parte della Giunta Amministrativa.

Articolo 14 - Convocazione del nuovo consiglio di amministrazione

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione verrà convocato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente per l'insediamento.
La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal consigliere avente la maggiore anzianità nella carica.
Come prima operazione si provvederà alla surrogazione di eventuali eletti che abbiano rinunciato.
Si procederà, quindi, alla elezione del Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, secondo il disposto dell'art. 7 dello Statuto vigente, e della nuova Giunta Amministrativa.

Appendice A

Nel caso il Comitato elettorale decida di svolgere le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione CADGI in modalità elettronica, l’applicazione informatica avrà le seguenti caratteristiche.

Per i soci

I soci aventi diritto al voto eserciteranno il proprio diritto come di seguito specificato

  • il socio riceve una mail contenente un link con la chiave elettronica per votare

  • il socio clicca sul link

  • il sistema visualizza la scheda di voto

  • il socio esprime un numero massimo di preferenze (flaggando il box accanto al/ai il/i nominativo/i prescelti) a seconda del collegio di appartenenza come previsto all'art. 6 del vigente regolamento elettorale

  • l'operazione di voto è irreversibile, la chiave e il link sono eliminati e non più utilizzabili


  • Per la Commissione elettorale

  • La Commissione Elettorale, coadiuvata dai consiglieri uscenti, invia una mail (dalla casella info@cadgi.it) ad ogni socio, con il link (URL) contenente una chiave univoca e le semplici istruzioni per votare.

  • Il socio può votare nei termini comunicati dalla commissione elettorale; la chiave è univoca e sarà resa inutilizzabile una volta esercitato il diritto di voto.

  • L'applicazione registra l'avvenuta votazione e la scelta effettuata su due file distinti, uno contenente la registrazione dell'avvenuta votazione e l'altro contenente il voto senza alcuna associazione con l'identità dell'elettore, in modo che sia impossibile riscostruire la scelta dell'elettore.


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    Sito aggiornato al: 29 dicembre 2023
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