CASSA ASSISTENZA DIPENDENTI GRUPPO IBM
C.A.D.G.I.
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STATUTO CADGI  


Statuto CADGI aggiornato il 20/10/2023


 


 


Oggetti e soggetti

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
ART. 2 – OGGETTO
ART. 3 – SOCI: REQUISITI E MODALITÀ PER L'ADESIONE
ART. 3 BIS - RECESSO
ART. 3 TER - SOCI ONORARI

 

Organi della C.A.D.G.I.

 

ART. 4 - ORGANI DELLA C.A.D.G.I
 

Il Consiglio d’Amministrazione

 

ART. 5 - COMPOSIZIONE ED ELEGGIBILITÀ
ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO
ART. 7 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

 

La Giunta Amministrativa

 

ART. 8 - COMPOSIZIONE ED ELEGGIBILITÀ
ART. 9 - FUNZIONI DELLA GIUNTA
ART. 10 - DURATA DELLE CARICHE

 

Il presidente


ART. 11 - IL PRESIDENTE


Il collegio Sindacale

 

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 13 - FONDI
ART. 13 BIS – SPESE
ART. 14 - RECESSO DELLA IBM
ART. 15 – RISERVATEZZA
ART. 16 – APPROVAZIONI

 

Oggetti e soggetti

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA


La Cassa Assistenza Dipendenti Gruppo IBM, di seguito denominata C.A.D.G.I., istituita da IBM e dal Coordinamento Nazionale Rsu IBM ITALIA SpA, senza fini di lucro, ha sede in Segrate, Circonvallazione Idroscalo (MI) presso la IBM ITALIA S.p.A.; la sua durata è fissata a tempo indeterminato.

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ART. 2 – OGGETTO


Oggetto della C.A.D.G.I. è:

1. Il rimborso, a favore dei soci e dei loro famigliari a carico, di parte delle spese da essi sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le modalità del rimborso vengono espletate nel rispetto del Regolamento per le prestazioni sanitarie della Cassa Assistenza Dipendenti Gruppo IBM vigente alla data del documento di spesa presentato per il rimborso. I soci possono beneficiare delle prestazioni della C.A.D.G.I. a partire da quelle fruite nel mese successivo a quello di adesione.      

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ART. 3 – SOCI: REQUISITI E MODALITÀ PER L'ADESIONE


Sono soci della C.A.D.G.I.:

1. Le società di diritto italiano il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente e per più del 50%, dalla International Business Machines Corporation; sono escluse quelle già esistenti ed operanti sul mercato delle quali sia acquisito dalla IBM più del 50% del capitale sociale. Di seguito con la dicitura "IBM ITALIA" si intende la sola società IBM ITALIA S.p.A. con sede in Segrate, Via Circonvallazione Idroscalo; con la dicitura "consociate" si intendono tutte le società che rispondono ai requisiti di cui sopra esclusa la IBM ITALIA S.p.A.;

2. la Societa’ Kyndryl Italia Spa.

3. Tutti i dipendenti non dirigenti assunti dalla IBM ITALIA, dalle consociate e dalla Kyndryl Italia S.p.A. con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano, inclusi gli apprendisti assunti in vigenza dell’accordo sindacale allegato, che preveda la originaria sede di lavoro in un comune italiano, che ne abbiano fatto richiesta scritta su apposito modulo all'atto dell'assunzione (di seguito Soci).

4. Tutti coloro il cui rapporto di lavoro è stato parzialmente novato con il passaggio a quadro, come definito dal punto III lettera b) dell'accordo sindacale sottoscritto da IBM con le RSA Dirigenti in data 29 marzo 2016, e che ne abbiano fatto apposita richiesta scritta entro luglio 2016.

5. Tutti coloro il cui rapporto di lavoro è stato parzialmente novato con il passaggio da dirigente a quadro e che ne abbiano fatto apposita richiesta scritta entro 30 giorni dalla data della novazione.

6. I dipendenti posti in Naspi, per un periodo massimo di 12 mesi, comprensivi dell’eventuale periodo di preavviso liquidato.

7. In deroga a quanto previsto al comma precedente, al fine di evitare la duplicazione dei costi per assistenza sanitaria sostenuti, la richiesta di adesione da parte dei dipendenti il cui rapporto di lavoro con IBM è stato originato dall'acquisizione delle aziende SAP Italia Consulting S.p.A. e Global Value Services S.p.A. ai sensi e per gli effetti della Legge 29-12- 1990, n. 428, art 47 e successive modificazioni avente decorrenza come affitto d'azienda dal 1° ottobre 2009 e come fusione per incorporazione dal 31 dicembre 2009, potrà essere effettuata a decorrere dal 1° e non oltre il 31 gennaio 2010.

8. Sono comunque esclusi gli assegnati in Italia, i dipendenti di IBM ITALIA, delle consociate e di Kyndryl assunti con contratto a tempo determinato e i dipendenti delle società già escluse al punto precedente che non siano trasferiti da altre società nelle quali erano già soci della C.A.D.G.I.

9. La CADGI è il fondo sanitario di riferimento per i dipendenti delle società socie e la scelta di aderirvi è alternativa all’iscrizione al fondo sanitario Metasalute istituito dal CCNL metalmeccanica industria vigente.

 

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ART. 3 BIS - RECESSO

1. In presenza di continuità del rapporto di lavoro, il recesso può avvenire soltanto quando il Socio maturi i requisiti per beneficiare delle prestazioni di altri Fondi operanti secondo la legislazione in vigore e in base al criterio di esclusività dell’aderenza alla CADGI o ad altri Fondi Sanitari Integrativi di categoria.

2. I soci receduti non potranno più aderire alla C.A.D.G.I.

3. I soci il cui rapporto di lavoro con IBM è stato originato da un'acquisizione d'azienda ai sensi e per tutti gli effetti della Legge 29-12-1990, n. 428, art 47 e successive modificazioni, qualora risultasse che nell'azienda di provenienza fosse stato presente un fondo sanitario al quale risultassero iscritti e, ferma restando l'adesione alla CADGI contestualmente all'acquisizione in IBM, potranno fruire delle prestazioni della CADGI medesima a partire dal giorno stesso di adesione.

4. La cessazione del rapporto di lavoro intercorso con una società IBM, come definita nel precedente paragrafo, seguita senza soluzione di continuità dalla riassunzione presso un'altra società IBM, come definita nel precedente paragrafo, o presso Value Transformation Services e Kyndryl, non comporta la perdita della qualità di Socio né modifica l'anzianità aziendale del Socio per quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento elettorale della C.A.D.G.I..

 

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ART. 3 TER - SOCI ONORARI


1. Oltre che le persone definite all'articolo precedente, possono aderire ai soli programmi sanitari anche i dipendenti di Value Transformation Services, Kyndryl e delle società IBM, come definite nell'articolo precedente, che abbiano lasciato le società per il pensionamento, dopo aver maturato almeno 10 anni di contribuzione anche non continuativa presso la C.A.D.G.I., che ne abbiano fatto richiesta al momento del pensionamento e che abbiano acquisito la qualifica di soci entro il 31/12/2007 (di seguito denominati SOCI ONORARI).

1Bis. A far data dal 1 Gennaio 2024 i soci iscritti alla C.A.D.G.I. prima del 31.12.2007 e con almeno 10 anni di contribuzione anche non continuativa, che maturino entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro i requisiti pensionistici INPS, potranno continuare ad essere soci conseguendo lo status di “Socio Equiparato” fino alla data del loro pensionamento in costanza della condizione di disoccupazione, anche in caso di: dimissioni volontarie, licenziamento e risoluzione consensuale.

Resta inteso che i soci che hanno cessato il rapporto di lavoro prima del 1 Gennaio 2024 e non rientranti nelle deroghe previste dall’Allegato 2, non potranno conseguire la qualifica di Socio Equiparato o Socio Onorario ai sensi del presente punto.

2. I soci onorari ed equiparati non possono partecipare alle elezioni del Consiglio di Amministrazione, né possono candidarsi allo stesso.

3. I soci onorari ed equiparati possono recedere con comunicazione inviata alla C.A.D.G.I. con raccomandata con avviso di ricevuta o e-mail a info@cadgi.it; il recesso ha valore dal 1° gennaio dell'anno successivo. I soci receduti non potranno più aderire alla C.A.D.G.I.

4. Il mancato pagamento della quota del premio annuale da parte del socio onorario ed equiparato entro il termine stabilito provoca la sospensione delle prestazioni. Il mancato pagamento dopo i termini stabiliti dal sollecito provoca la definitiva esclusione dalla C.A.D.G.I. I soci onorari ed equiparati esclusi non potranno più aderire alla C.A.D.G.I..

5. Di seguito, ove non espressamente indicato, con la dizione "Soci" si intendono tutti i tipi di soci

6. Le norme trasitorie che derogano il presente articolo sono contenute nell’allegato 2 in calce allo Statuto.

7. Le prestazioni saranno fornite ai soci onorari e ai soci equiparati che, avendo maturati i requisiti per il godimento della pensione ed avendo acceduto alla pensione stessa alla prima data di decorrenza utile o a quella indicata nelle deroghe specificate nell’allegato 2, da tale data permangono titolari di pensione. Le medesime persone dovranno sottoscrivere una lettera di impegno a comunicare alla CADGI le eventuali variazioni del loro stato.

 

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Organi della C.A.D.G.I.

 

ART. 4 - ORGANI DELLA C.A.D.G.I

Organi della C.A.D.G.I. sono:

1.      Il Consiglio d’Amministrazione;

2.      La Giunta Amministrativa;

3.      Il Presidente;

4.      Il Collegio Sindacale.

 

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Il Consiglio d’Amministrazione

 

ART. 5 - COMPOSIZIONE ED ELEGGIBILITÀ


Il Consiglio d’Amministrazione è composto di 12 consiglieri, dei quali 9 eletti dai Soci della C.A.D.G.I. così come definiti dall’articolo 3 comm. 3, 4 e 5, 2 nominati dal IBM ITALIA e 1 nominato da Kyndryl, tutti secondo le modalità previste nel Regolamento per l'Elezione;

In caso di rinuncia al mandato o di dimissioni da una delle aziende aderenti di un Consigliere eletto, questi verrà sostituito da un candidato non eletto come definito nel Regolamento elettorale. Qualora la cessazione si riferisca ad un Consigliere nominato dall’IBM ITALIA o da Kyndryl, questa provvederà ad una nuova nomina.

Qualora, per dimissioni, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio resterà comunque in carica per quattro mesi. Entro tale termine dovrà essere eletto un nuovo Consiglio.

 

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ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio d’Amministrazione: approva il Bilancio di Esercizio della C.A.D.G.I., entro il mese di Giugno salvo diverse disposizioni di legge, approva il rendiconto della gestione sanitaria, approva il rendiconto della gestione assicurativa ed elegge il Presidente; elegge, fra i propri membri i componenti della Giunta Amministrativa; nomina i Procuratori e conferisce loro i poteri; provvede a sostituire, secondo il disposto dell'art. 5, i consiglieri che rinuncino al mandato; sceglie i membri del Collegio Sindacale, fra quelli proposti dall’IBM Italia e da Kyndryl; ratifica i risultati delle elezioni; delibera le modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'IBM ITALIA, dello Statuto, del Regolamento per le prestazioni sanitarie, del Regolamento per le elezioni del Consiglio di Amministrazione; conferisce procure per singoli atti o categorie di atti nel quadro delle proprie funzioni; in caso di illecito, su proposta della Giunta Amministrativa, delibera l'esclusione temporanea o definitiva del Socio e dei suoi famigliari dalla partecipazione alla C.A.D.G.I. .

Il Consiglio potrà nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, il quale parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Amministrativa e provvederà alla redazione dei relativi verbali.

 

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ART. 7 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO


IIl Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, dietro richiesta: della Giunta Amministrativa, di IBM ITALIA, di una delle societa’ socie, di Kyndryl di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni debbono essere inviate, per iscritto, almeno dieci giorni prima della data della seduta.

La riunione del Consiglio d'Amministrazione è validamente costituita:

a) In prima convocazione, con la presenza di due terzi dei membri;

b) In seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri.

I Consiglieri possono partecipare solo personalmente e non sono, pertanto, ammessi voti tramite delega.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

Fermo quanto sopra le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio d'Amministrazione soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei componenti.

 

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La Giunta Amministrativa

 

ART. 8 - COMPOSIZIONE ED ELEGGIBILITÀ

La Giunta Amministrativa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della C.A.D.G.I. ed è composta da 5 membri così designati:

 · Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

· Tre membri eletti dal Consiglio fra i propri membri eletti, tenendo in considerazione la distribuzione territoriale;

· Un membro indicato di comune accordo da IBM ITALIA e da Kyndryl fra i Consiglieri da esse nominati.

 

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ART. 9 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta Amministrativa:

1. Esamina e discute la situazione economica ed il bilancio della C.A.D.G.I. per la loro presentazione al Consiglio d'Amministrazione;

2. Interpreta i Regolamenti della C.A.D.G.I. nei casi dubbi e delibera in merito;

3. Decide, limitatamente all'aspetto economico e nell'ambito delle voci e delle condizioni previste dai Regolamenti per le prestazioni sanitarie della C.A.D.G.I. , su singoli casi gravi o particolari;

4. Delibera la convocazione del Consiglio d'Amministrazione;

5. Assolve i compiti e le responsabilità assegnati dal Regolamento per l'Elezione del Consiglio d'Amministrazione;

6. Vigila sull'andamento economico della C.A.D.G.I. e sull'esercizio dell'assistenza;

7. In caso di illecito propone al Consiglio d Amministrazione l'esclusione temporanea o definitiva del Socio e dei suoi famigliari dalla partecipazione alla C.A.D.G.I. .

La Giunta Amministrativa si riunisce normalmente una volta al mese. Riunioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Ove si debbano prendere decisioni sui rimborsi richiesti da un membro della Giunta, questi dovrà astenersi dal voto.

 

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ART. 10 - DURATA DELLE CARICHE


I membri del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta durano in carica tre anni. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

 

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Il presidente


ART. 11 - IL PRESIDENTE


IIl Presidente del Consiglio di Amministrazione della C.A.D.G.I.:

1. Rappresenta la C.A.D.G.I. nei confronti dei terzi;

2. Presiede le riunioni del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta;

3. Firma i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta;

4. Firma e presenta al Consiglio d'Amministrazione il bilancio, previo accordo con i Sindaci ed esame della Giunta;

5. Può richiedere l'intervento del Collegio Sindacale.

In caso di indisponibilità le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere, membro della Giunta Amministrativa, più anziano nella carica.

 

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Il collegio Sindacale

 

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


IIl Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, scelti dal Consiglio d'Amministrazione della C.A.D.G.I., fra una rosa di almeno cinque nomi proposti da IBM ITALIA e Kyndryl.

I revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre mansioni all'interno della C.A.D.G.I. o ad esso collegate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Verifica e firma il bilancio annuale e la relativa Certificazione di Validità;

2. Esegue controlli, in piena autonomia, per accertare la correttezza delle operazioni contabili e finanziarie della C.A.D.G.I.;

3. Verifica e convalida, periodicamente, le registrazioni contabili del C.A.D.G.I.

Della propria attività il Collegio dei Revisori dei Conti redige un relazione sulla revisione del Bilancio.

 

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Varie

 

ART. 13 - FONDI

 

I fondi della C.A.D.G.I. sono così costituiti:

Per la gestione delle prestazioni sanitarie: un contributo, versato mensilmente dai soci pari a una o più percentuali della retribuzione lorda, o di parte di essa, dagli stessi a qualunque titolo effettivamente percepita; dette percentuali e dette parti vengono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione ed approvate dall’IBM; tale approvazione viene espressa dalle singole società IBM con riferimento ai propri dipendenti; il contributo versato dal personale con contratto di lavoro ad orario ridotto o parziale (part-time) è proporzionale al 100% della retribuzione teorica;

 un contributo aggiuntivo versato mensilmente dai soci pari allo 0,63% del totale competenze lordo relativo al mese di dicembre dell’anno precedente;

un contributo versato annualmente in anticipo dai soci onorari e da quelli equiparati, in funzione del reddito da pensione effettivamente percepito e documentabile; il Consiglio di Amministrazione determinerà anno per anno l'importo della contribuzione ed il livello di fascia dell'anno successivo.

Un contributo, versato annualmente dall’IBM ITALIA, dalle singole consociate, da Value Transformation Services e da Kyndryl nella misura prevista dall’accordo sindacale attualmente vigente (Allegato1); tale contributo sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:

 - la contribuzione alla Cassa delle Società socie è definita nell’ammontare complessivo dall’accordo sindacale del 18 ottobre 2017, e sarà ripartito tra le singole Società risultanti all’inizio di ogni anno solare;

- tale contribuzione sarà comprensiva del costo che IBM Italia, Kyndryl e le consociate socie della CADGI al 18/10/2017 dovranno sostenere per l’iscrizione a Metasalute di eventuali dipendenti non soci della CADGI e di coloro il cui contratto di lavoro dovesse essere novato.

- Il contributo aziendale sarà versato in un’unica soluzione nel mese di febbraio di ciascun anno, al netto della contribuzione dovuta da IBM e Kyndryl per l’iscrizione di eventuali dipendenti a Metasalute e di coloro il cui contratto di lavoro dovesse essere novato.

È fatto obbligo a tutti i soci onorari di inviare copia della Certificazione Unica dei redditi percepiti.

In caso di mancata ricezione della Certificazione Unica da parte dei soci che hanno effettuato un pagamento della quota diversa da quella massima, i rimborsi saranno sospesi in attesa di definizione della singola posizione.

Il fondo comune di CADGI è indivisibile e non potrà essere destinato a scopi diversi da quelli per il quale è stato costituito, così come individuati all’art. 2 del presente Statuto. 


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ART. 13 BIS – SPESE


Tutte le spese di gestione della C.A.D.G.I. sono a carico di IBM, Kyndryl e delle Società socie.

L'attribuzione alle singole società è proporzionale all'ammontare dei contributi dalle stesse versati nell'esercizio in virtù di quanto previsto al punto 1) del precedente articolo.

A titolo sperimentale nel 2021 è stata introdotta con l’accordo sindacale del 2 ottobre 2020 una rete di strutture mediche a tariffe convenzionate, le cui spese sono a carico di IBM fino al 31.12.2022.

 

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ART. 14 - RECESSO DELLA IBM


L’IBM, le società socie e Kyndryl potranno cessare la propria partecipazione alla C.A.D.G.I., in qualsiasi momento, mediante preavviso di almeno sei mesi, comunicato, per mezzo di lettera raccomandata/PEC, al Consiglio d'Amministrazione della C.A.D.G.I.

In tale evenienza il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare lo scioglimento della C.A.D.G.I.

 

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ART. 15 – RISERVATEZZA


Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute dei Soci è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio ufficio, sono tenuti al segreto.

 

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ART. 16 – APPROVAZIONI


Qualsiasi modifica allo Statuto ed ai Regolamenti dovrà essere sottoposta all'approvazione vincolante della IBM ITALIA.

 

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ALLEGATO 1 - (Accordo 26/10/2007)

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ALLEGATO 2

Si intendono equiparati a tutti gli effetti ai soci onorari tutti coloro:

1. Che, sulla base dell'accordo ministeriale del 17/12/1993 e dell'accordo ministeriale del 22/5/1995 sono stati posti in mobilità e che, senza soluzione di continuità, hanno acceduto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

2. Che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 31/12/2005 in conseguenza dell'adesione ai programmi o proposte di dimissioni incentivate promossi dall'Azienda entro il 30/06/2005 e che contestualmente matureranno i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31/12/2007 e accederanno al trattamento pensionistico alla prima data utile; per costoro

a) rimane fermo il requisito base dei 10 anni di contribuzione alla C.A.D.G.I. anche in periodi non continuativi;

b) ai fini del raggiungimento di tale requisito, sarà considerato utile anche il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione entro il 31/12/2007;

c) nel medesimo periodo non devono intervenire rapporti di lavoro di qualsiasi tipo.

La società verserà alla C.A.D.G.I. un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute dalla C.A.D.G.I. stessa. Quanto sopra in accordo fra C.A.D.G.I. e IBM Italia.

3. Si intendono inoltre equiparati a tutti gli effetti ai soci onorari tutti coloro che:

a. hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2011 un accordo con l'azienda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che prevede la cessazione del rapporto di lavoro coincidente con la maturazione dei requisiti contributivi necessari per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia secondo la normativa previdenziale e di legge applicata fino a tutto il 31 dicembre 2011 (ovvero antecedentemente alla riforma previdenziale promossa dal Governo Monti);

b. auto certificheranno di aver sottoscritto l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di cui al punto a.;

c. auto certificheranno i requisiti contributivi di cui al punto 2, fermo restando la possibilità per la CADGI di richiedere la documentazione a supporto del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia secondo la normativa previdenziale e di legge applicata fino a tutto il 31 dicembre 2011 (ovvero antecedentemente alla riforma previdenziale promossa dal Governo Monti).

4. Si intendono inoltre equiparati a tutti gli effetti ai soci onorari tutti coloro che, in conseguenza e applicazione degli Accordi Sindacali:

  • del 19 luglio 2013 e dell'Accordo Ministeriale del 24 luglio 2013;

  • del 14 marzo 2014;

  • del 11 dicembre 2014;

  • del 19 maggio 2016 e dell'Accordo Ministeriale del 27 maggio 2016;

  • del 2 febbraio 2017 e dell'Accordo Ministeriale del 21 febbraio 2017;

  • del 7 novembre 2018;

  • del 26 giugno 2019;

  • del Verbale di Accordo ex art. 1 legge 178/2020: Accordo del 25.01.2021 e Accordo del 13.07.2021;

  • del 30 marzo 2023;

    A. sono stati posti in mobilità o in NASPI;
    B.

      B1. senza soluzione di continuità, matureranno il diritto al trattamento pensionistico nelle sue diverse forme (es. pensione anticipata, vecchiaia, opzione donna) e presenteranno la domanda di pensione sia entro il termine di scadenza della mobilità o NASPI ai sensi degli accordi 2017 (TABELLE A e B), che entro l'ulteriore termine di 12 mesi per l'accordo del 19 luglio 2013 e dell'Accordo Ministeriale del 24 luglio 2013, 13 mesi per l'Accordo del 14 marzo 2014, 14 mesi dalla scadenza stessa per gli accordi del: 11 dicembre 2014, 19 maggio 2016 e 2 febbraio 2017 (TABELLE C), ove previsto dagli accordi citati in epigrafe. Inoltre, solo per coloro che hanno aderito volontariamente alla procedura di Mobilità del 6 dicembre 2016 conclusasi con l'accordo del 2 febbraio 2017 (TABELLA D) e che raggiungano i requisiti pensionistici entro e non oltre il 31/12/2020, punto 5 del suddetto Accordo.

      B2. senza soluzione di continuità, matureranno il diritto al trattamento pensionistico nelle sue diverse forme ai sensi dell’Accordo sindacale del 7 novembre 2018 (TABELLE A e B)

      B3. senza soluzione di continuità matureranno il diritto al trattamento pensionistico nelle sue diverse forme ai sensi dell’Accordo sindacale del 26 giugno 2019 (TABELLE A, B, C e E). Coloro che cesseranno il rapporto di lavoro con l’opzione TABELLA D, ancorchè a seguito di eventi come riscatti contributivi o modifiche legislative di miglior favore dovessero maturare i requisiti pensionistici dopo il 30 settembre 2019, non saranno eleggibili alla qualifica di socio onorario

      B4. senza soluzione di continuità matureranno il diritto al trattamento al trattamento pensionistico nelle sue diverse forme, ai sensi degli Accordi sindacali del 25/01/2021 e del 13/07/2021, entro il 31/12/2026.

      B5. senza soluzione di continuità matureranno il diritto al trattamento pensionistico nelle sue diverse forme, ai sensi degli Accordi Sindacali del 30 Marzo 2023 , entro il 31/12/2028.

    C. dovranno avere acquisito la qualifica di socio dipendente entro il 31/12/2007;

    D. aver acquisito 10 anni di contribuzione alla C.A.D.G.I anche per periodi non continuativi; ai fini del raggiungimento di quest'ultimo requisito, sarà considerato utile anche il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la data del pensionamento.

    E. nel medesimo periodo non devono intervenire rapporti di lavoro di qualsiasi tipo; le sole eccezioni riguardano la regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dalle strutture pubbliche competenti;

    F. il socio sarà tenuto, al momento del pensionamento, a darne comunicazione alla C.A.D.G.I. che si riserva la facoltà di richiedergli la documentazione comprovante detto avvenuto pensionamento

I soci equiparati ai soci onorari, in caso di non accesso al trattamento di pensione alla prevista data di decorrenza o di cancellazione dalle liste di mobilità / NASPI per motivi diversi dal pensionamento, saranno esclusi dalla C.A.D.G.I. ad esclusione di quanto previsto per il personale al quale sono stati applicati gli Accordi Sindacali del 19 e 24 luglio 2013 e del 14 Marzo 2014, e del 11 dicembre 2014, del 19 maggio 2016 e del 27 maggio 2016, del 2 febbraio 2017 e 21 febbraio 2017, del 7 novembre 2018, del 26 giugno 2019, del 25.01.2021, del 30.03.2023 ovvero le fattispecie descritte nei sopra specificati punti B.1 e B.2 e B.3 e B.4 e B.5

5. I Dipendenti che usufruiranno dei trattamenti previsti della tabelle A, B, e C dell'Accordo Sindacale del 14 marzo 2014 e hanno assunto la qualifica di Socio Dipendente dopo il 31/12/2007 o non hanno una anzianità contributiva maggiore o uguale a 10 anni , fruiranno delle prestazioni della CADGI limitatamente al periodo di mobilità e all' eventuale successivo periodo massimo di 13 mesi.

6. I Dipendenti che usufruiranno dei trattamenti previsti della tabelle A, B, e C dell'Accordo Sindacale del 11 dicembre 2014 e hanno assunto la qualifica di Socio Dipendente dopo il 31/12/2007 o non hanno una anzianità contributiva maggiore o uguale a 10 anni , fruiranno delle prestazioni della CADGI limitatamente al periodo di mobilità e all' eventuale successivo periodo massimo di 14 mesi.

7. I Dipendenti disabili usciti dall’azienda che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità e che abbiano una percentuale di invalidità tale da consentire l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia e che tale condizione si realizzi entro un periodo di tempo pari alla durata della NASPI.

8. I Dipendenti che, limitatamente al solo personale di V-TServices già socio C.a.d.g.i., sulla base dell'accordi aziendali del 12/5/2020 e 15/7/2021 siglati da Value Transformation Services S.p.A. (di seguito anche V-TServices”), dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali di Value Transformation Services S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali del Credito hanno fatto richiesta, avendone i requisiti, di adesione volontaria all’offerta di incentivazione all’esodo mediante accesso alle prestazioni del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito – sezione Straordinaria” per i periodi che vanno rispettivamente dal 1/1/2021 al 31/3/2026 e dal 1/12/2021 al 01/04/2027 e che, senza soluzione di continuità, matureranno il diritto al trattamento pensionistico nelle sue diverse forme, presentando la domanda di pensione entro Il periodo di fruizione delle prestazioni del suddetto Fondo di Solidarietà. Vale per i soci interessati quanto indicato al punto 4 lettere C,D,E,F

9. Le prestazioni saranno fornite ai soci onorari e ai soci equiparati che, avendo maturati i requisiti per il godimento della pensione ed avendo acceduto alla pensione stessa alla prima data di decorrenza utile o a quella indicata nelle deroghe precedentemente specificate, da tale data permangono titolari di pensione. Le medesime persone dovranno sottoscrivere una lettera di impegno a comunicare alla società le eventuali variazioni del loro stato.



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ALLEGATO 3

Norma transitoria riferita all’anno 2017 e relativa ai requisiti e modalità per l’adesione del socio: limitatamente ai dipendenti che non avevano aderito alla CADGI entro i termini stabiliti dalla stessa era stato consentito, come previsto dall’Accordo del 18/10/2017 , di poter aderire alla CADGI in luogo di Metasalute, entro il 20/11/2017 .



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